Breve Papale a favore di Antonio Lilio

Il 3 Aprile 1582 papa Gregorio XIII per ricompensa del lavoro svolto concede ad Antonio Lilio per dieci anni i diritti di pubblicazione del nuovo calendario. Il Breve venne revocato il 20 settembre 1582 poiché Antonio non era in grado di far fronte alla crescente richiesta di copie che gli pervenivano e la stampa divenne libera.

Francesco Vizza


Breve papale in favore di Antonio 

Tratto da: “Il calendario Gregoriano perpetuo tradotto dal latino nell’italiano idioma dal reverendo M. Bartholomeo Dionigi da Fano”.  In Venetia: appresso Gio. Baptista Sessa, & fratelli, 1582.

A futura memoria

Havendo noi già alquanti giorni commandato, che si stampi publichi, (come nelle nostre lettere sopra di ciò fatte, pìu pienamente si contiena) il Calendario Romano,  con somma diligentia di  nostra commissione corretto e compito, e da noi approbato,iìnseme con l’opera del nuouo modo di correggere esso Calendario, e col Martirologio,  dal quondam Aluise Gilio diligentemente fatto e compito, secondo la regola di detto Calendario nuovo; havendo noi il debito rispetto alla faticosa e non mai stanca operatione del nostro diletto fìgliuolo Antonio Gilio dell’Umbria habitante in Roma, Dell’arti di medicina dottore, e fratello germano dì detto Alugi, qual egli a fatta nel l’acconciare detto Calendario giudicando esser il do-vere, che secondo che per le sue lunghe vigilie e fatiche questa opera per la maggior parte al suo fine è stata condotta, così anco con la sua cura e diligentia sia data fuori, e si conservi da gli errori e falli netta. E però volendo (accioche si possi anco allegrare dell’effetto della sua industria e vigilie,) favorire il detto Antonio Gilio con favore di gratia speciale. Motu proprio, e non ad instantia d’alcuna dimanda fatta a noi da detto Antonio, o da altri in nome suo, ma per nostra certa scientia, e per la pienezza dell’Apostolica potestà, concedemo per tenor delle presente a detto Antonio, che per dieci anni prossimi nissuno posto in terre de’ Christiani, sia di che grado, ordine, ò conditione esser si voglia possi stampare ò far stampare detto Calendario, opera, e Martirologio, overo parte alcuna di loro, ò qual se sia altra cosa, ch’in qual si voglia modo sia cavato, ò dipenda dalla opera della correttione di detto Calendario, e dal ciclo dell’Epatte, e dal modo dell’Equatione dell’anno Solare, e Lunare dal predetto Aluigi trovate, senza espressa licentia di detto Antonio, overo de’ suoi heredi; ne stampati li possa vendere, ò metterli in publico per venderete, ne haverli ò tenerli nelle proprie case ò altrove, etiam che in dono, ò adimprestito, ò altramente li venissero in mano. Prohibendo distrettamente a tutti, et a ciascuna persona dell’uno sesso, e particolarmente a stampatori, a librari, & a mercanti, che sono così in italia, come fuora di essa in qualunque parte del mondo, in virtù di santa obedienza, e sotto pena dell’escommunica latae sentiae, dalla quale fuor ch’in articolo dì morte, non possino esser assolti se non da noi, ò daPontefici, ch’a quel tempo seranno, havendo però prima sodisfatto il danno, e pagato la pena posta; & a quelli c’habtiano nelle terre alla Santa Romana mediate ò immediate sogetti, sotto pena della perdita de’ libri e di mille ducati d’oro di camera, da esser applicati per la mittà alla camera Apostolica e per l’altra mittà a detto Antonio overo a suoi heredi; nelle quali pene senza altra dechiaratione incorrano tante volte quante essi contrafaranno, e tutti quelli che li daranno aiuto, consiglio ò favore, & quelli che tal cose faranno, taceranno e non revellaranno, di qulunque grado, stato, ordine, conditione e dignitade se siano, che durane detto decennio non ardiscano over presumano di sotto alcuna forma in luoco alcuno stampare ò far stampare, senza espressa licentia e consenso di detto Antonio Gilio ò de’ suoi heredi, ò stampati da qualunque senza detta licenza, vendere ò tener fuori per vendere ouero in casa ò in altro luoco tenere, etiam che li fossero imprestati ò donati, over altramente dati, il detto Calendario & opera, & ilpredetto Martirologio, overo alcuna parte di loro, e qualunque altra cosa, che a modo alcuno sia cavata ò dependi dalle predette opere. Co-mandando di più a tutti e cadauno, che a recitare il divino officio obligati sono, in virtù di santa obedienza, che non adoperino altro Calendario, che questo in Roma stampato over altro che di licenza di detto Antonio Gilio, ò de’ suoi heredi stampato in altro luoco sia. Percioche essendo nuovi tutti i canoni di questo Calendario, nuova ancora la descrizione del ciclo dell’Epatta e della lettera Domemicale, si potrebbe appena fare, che non nascessero nel stamparlo de gli errori, se quelli che chiaramente questa cosa intendeno, e chell’ordine di questo Calendario perfettamente conoscono, non fossero assiduamente nel stam-parlo presenti. Da che non piccola diversità nascerebbe nella celebratione delle feste mobili, e nel pronunciare la Luna nel Martirologio. Quello certamente ch’altramente farà, incorra nella sentenzia della escomunica latae sententiae, e sappi non haver sodisfatto al suo obligo nel recitare il divino officio. Dechiarando le presenti nostre non esser a modo alcuno comprese sotto quali se siano revocationi, suspensioni, limitationi, over altre contra-rie dispositioni de simili over dissimili gratie da noi ò da’ nostri successori a lor tempi uscite, ma esser sempre da quelle eccettuate; e quante volte quelle usciranno fuori, tante volte s’intendino queste esser ritornate riposte e pienamente reintegrate nel lor pristino stato, & in quello istesso, che erano prima, che quelle fuori uscissero; e che di nuovo s’intendino esser concessa sotto un’altra data, ancorche a quelle posteriore, da esser eletta quando se sia da detto Antonio overo da’ suoi heredi predetti; e che cosi sia giudicato e definito da quali se siano Giudici e Commissari, & etiam da gli auditori delle cause del palazzo Apostolico, e da’ Cardinali della S. R. Chiesa, levandoli ogni facoltà, & auttorità, d’altramente giudicare, & insieme dechiarando essere irrito e di nissun valore tutto quello, cbe altramente intorno a questa cosa da qualunque di qualsivoglia auttorità scientemente ovcr ignorantemente occorrerà esser tentato. Perlaqual cosa commandiamo alli venerabili  fratelli, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, & ad altri ordinarij de’ luochi, & anco alli diletti figliuoli lor Vicarij ,& Officiali, Generali, & alli legati, Vicelegati, e Governatori, del stato temporale della Santa Romana Chiesa in luoco nostro, ò del Pontefice Romano, che allhor si trovarà, in virtù di santa obedienza, & alli lor luocotenenti, & ad altri officiali; e a quali si voglia della Giustitia, ministri sotto le predette pene, da esser incorse, e come di sopra si e detto, applicate, cbe sempre che saranno rìcer-cati per l’osservanza, & essecutione delle predette cose, assistendo in esse col presidio di defesione efficace, faccino con la nostra auttorità, che le presenti lettere siano inviolabilmente osservate, con tutto quello ch’in esse si contiene; refrenando i contrafatori e qualunque ribello con le sopradette sententie, censure, e pene, più volte anco aggravandole e reaggravandole, e con altri oportuni remedij de iure e de facto; chiamando anco se bisogno farà l’aiuto del braccio secolare. Non ostante le constitutioni, & ordinationi del nostro predecessore Bonifacio Ottavo, di felice memoria, di una, e nel Concilio generale de doi, ma non però tre Diete, ne ostante anco le altre ordinationi Apostoliche, overo le particolari constitutioni fatte ne’ Concilij provinciali ò sinodali; ne gli statuti e consuetudini, con giuramento, confirmatione Apostolica, ò con altra fermezza fortifìcate, e ne anco i privilegij, indulti, e lettere Apostolìche da (pia memoria.) Pio Quarto, & altri Pontefici Romani, e da noi, e da detta sede, sotto qualsivoglia tenore e forma, etiam di motu, scientia, e pienezza di potestà, ò altramente a qualsivoglia modo concesse al popolo Romano, overo alla stamparia drizzata in Roma, & a qual se sia Colle, Communità, Università, e persone, e particolarmente quelli privilegij, con li quali si dice provedersi, ch’i libri sacri, & altri in essi privilegij dechiarati non possino stamparsi, ne stampati vendersi in altro luoco, ch’in detta stamparia di Roma, sotto le censure e pene ch’in essi si contengono. A’ quali tutti, & ad altri contrarij, ancor che bisognasse farne particolar mentione, havendo per espresso il tenor lor nelle presenti, e dovendo essi in altri conti restar fermi nel vìgor loro, per questa volta sola specialmente, & espressamente deroghiamo. E perche saria difficile, che queste nostre lettere fossero portate per tutto, ove fa bisogno, vogliamo, e con la dotta auttorità, dechiariamo, ch’alle lor copie, etiam in esse opere stampate, sia in ogni luoco in giudicio è fuora, data l’istessa fede, che si darebbe all’istesso originale, se mostrato ò presentato fosse. Dato in Roma, in San Pietro, sotto il sigillo del Pescatore; alli 3. d’aprile. M.D.L.XXXII.

L’anno decimo del nostro Pontificato.

A cura di Francesco Vizza;   

Trascrizione di Cataldo Antonio Amoruso

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